In questi ultimi giorni abbiamo ricevuto numerose telefonate di colleghe\colleghi allarmati in quanto sono stati effettuati negli studi dei medici di famiglia dei sopralluoghi da parte dei NAS (Nuclei Antisofisticazione e Sanità) dell’Arma dei Carabinieri. Confrontandoci con colleghi di altre regioni, abbiamo saputo che sono state effettuate analoghe ispezioni in tutta Italia. Da quanto siamo riusciti a sapere non si tratta di una iniziativa sistematica con una precisa, diretta finalità, ma di ordinari controlli che avvengono periodicamente per la nostra e per altre categorie di professionisti.
Questo premesso cogliamo l’occasione per elencare alcune attenzioni che dobbiamo sempre avere presente al fine di evitare possibili contestazioni.
Sulla base delle norme che regolano la nostra attività ed in particolare la conduzione di uno studio medico, tenendo presente le segnalazioni ricevute, vi ricordiamo aspetti di cui dobbiamo avere cura per evitare la contestazione di omissioni o trasgressioni.
Tutti gli iscritti FIMMG, in caso di contestazioni possono usufruire di consulenza legale per dirimere eventuali contestazioni ed assicurati con la Polizza di Tutela Legale di FIMMG Nazionale per fatti di tipo “amministrativo”.
Vi invitiamo a prestare attenzione a:
Farmaci |
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Ricette |
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Ricordiamo inoltre che l’art. 35 del nuovo ACN che alleghiamo, al comma 4 precisa che se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad attività private, incluse quelle autorizzate o accreditate, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione con le restanti parti della struttura. Sono inoltre da valutare le norme locali che potrebbero porre ostacoli alla presenza contemporanea nello studio di attività convenzionate e private.
Art. 35 – Requisiti degli studi medici
1. Lo studio professionale privato del medico del ruolo unico di assistenza primaria con attività a ciclo di scelta è presidio del Servizio Sanitario Nazionale che concorre al perseguimento degli obiettivi di salute del medesimo Servizio nei confronti del cittadino mediante attività assistenziali convenzionate e non convenzionate. Lo stesso è utilizzabile per lo svolgimento dell’attività del medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria.
2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli spazi, degli arredi e delle attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività di assistenza primaria, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione conformi alla legislazione e ai regolamenti vigenti, di strumenti di comunicazione con gli assistiti, di strumenti informatici idonei per assolvere ai compiti di cui all’articolo 6.
3. Detti ambienti sono adibiti esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica e possono essere anche inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati.
4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad attività private, incluse quelle autorizzate o accreditate, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione con le restanti parti della struttura.
5. Lo studio professionale del medico iscritto nell’elenco, salvo quanto previsto in materia di orario di continuità dell’assistenza per la AFT, nell’ambito della fascia oraria 8,00-20,00 deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì, secondo un orario congruo e non inferiore a: − 5 ore fino a 500 assistiti; − 10 ore da 501 a 1.000 assistiti; − 15 ore da 1.001 a 1.500 assistiti; − 18 ore nei casi previsti dall’articolo 38, comma 2.
6. Le visite nello studio medico sono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione, salvo diversa valutazione del medico.
7. Le modalità di contattabilità del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate dagli Accordi Integrativi Regionali.
8. Nell’ambito degli Accordi Integrativi Regionali possono essere previste le modalità di erogazione di prestazioni medico specialistiche in regime di accreditamento con contratto tra i medici di cure primarie operanti nelle forme organizzative, le Aziende sanitarie e le Aziende erogatrici pubbliche e/o private accreditate del medesimo ambito territoriale. Lo strumento primario di integrazione riguarda la definizione e l’utilizzo di linee guida diagnostico-terapeutiche condivise. Gli Accordi specifici devono far riferimento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, necessari al funzionamento delle unità di offerta, e derivanti dalla normativa nazionale e regionale in tema di autorizzazione ed accreditamento.
9. Nel caso di esercizio della propria attività convenzionale in più studi, l’orario di cui al comma 5 può essere frazionato tra tutti gli studi con prevalente apertura in quello principale. 62/153
10. I medici devono comunicare all’Azienda e agli assistiti le modalità di organizzazione e l’articolazione oraria di apertura degli studi al fine di garantire una costante informazione.
11. Gli studi possono essere anche utilizzati per ulteriori finalità connesse al potenziamento dell’assistenza territoriale convenzionata, concordate a livello aziendale sulla base di specifica programmazione regionale.